Non sostituibilità

Indica per il farmacista l'impossibilità di sostituire un farmaco (generico o branded) indicato espressamente dal medico prescrittore con un altro equivalente.

In base all’articolo 15, comma 11-bis del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, come sostituito dall’articolo 13-bis, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: ” Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di  patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest’ultimo.

L’indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L’indicazione è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.”