Le autorità pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea possono offrire ai medici vantaggi finanziari al fine di incentivare la prescrizione di medicinali meno costosi. Questo il principio stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la causa C-62/09, depositata il 21 aprile 2010. I giudici di Lussemburgo hanno escluso che possa valere anche per le autorità pubbliche il divieto imposto dalla direttiva 2001/83/Ce, sui farmaci per uso umano, che nega la possibilità di influenzare con incentivi finanziari diretti e indiretti le persone autorizzate alla prescrizione dei medicinali.
La Corte di Giustizia Ue doveva stabilire la validità del sistema applicato in Inghilterra e nel Galles dove, per ridurre le spese pubbliche in materia di medicinali, le autorità nazionali responsabili della sanità hanno istituito un regime di incentivi finanziari affinché i medici prescrivano ai loro pazienti medicinali meno costosi di altri, appartenenti però alla stessa categoria terapeutica.
Nella sua sentenza, la Corte ha stabilito che ''il divieto della direttiva riguarda principalmente le attività di promozione dell'industria farmaceutica ed e' diretto ad impedire pratiche promozionali che possano influenzare i medici incitandoli a perseguire un interesse economico al momento della prescrizione dei medicinali. Tale divieto, invece, non riguarda le autorità nazionali responsabili della sanità pubblica, esse stesse competenti a garantire l'applicazione della direttiva e a definire le priorità di azione della politica sanitaria, in particolare per quanto riguarda la razionalizzazione della spesa pubblica attinente a tale politica''.
La Corte Ce ha anche spiegato perché al sistema pubblico sono consentite forme di incentivazione precluse alle aziende farmaceutiche. La ragione della disparità di trattamento è individuata nello scopo di lucro perseguito dalle società farmaceutiche, a fronte dell'obiettivo di tutela della salute pubblica proprio delle autorità statali, responsabili anche dell'equilibrio finanziario del sistema sanitario.
Una posizione che, unita al dovere del medico di rispettare il codice deontologico, dovrebbe mettere il paziente al riparo da effetti di distorsione dell'applicazione concreta della disciplina che consente di premiare il medico.
La Corte ricorda che le autorità pubbliche sono tenute a mettere a disposizione dei professionisti dell'industria farmaceutica le informazioni che dimostrano che il regime in questione si fonda su criteri obiettivi e che non sussiste alcuna discriminazione tra i medicinali nazionali e quelli provenienti da altri Stati membri. Inoltre, tali autorità devono rendere pubblico un regime del genere, nonché mettere a disposizione di detti professionisti le valutazioni che dimostrano l'equivalenza terapeutica tra i principi attivi disponibili appartenenti alla stessa categoria terapeutica oggetto del regime.
Ema