Non vi è dubbio che l'esperienza Covid abbia portato ad una crescita delle cure erogate al domicilio del paziente.
E non vi è dubbio che la crescente digitalizzazione della sanità stia portando ad un aumento dell'utilizzo di strumenti informatici (software, device ecc.) nell'erogazione di tipologia di cura.
Medicina digitale, PNRR e cure domiciliari: la nuova Intesa Stato Regioni
Non vi è dubbio che l’esperienza Covid abbia portato ad una crescita delle cure erogate al domicilio del paziente.
E non vi è dubbio che la crescente digitalizzazione della sanità stia portando ad un aumento dell’utilizzo di strumenti informatici (software, device ecc.) nell’erogazione di tipologia di cura.
Si pensi all’utilizzo - già oggi molto diffuso - di software per digital support presso il domicilio del paziente o allo sviluppo che hanno avuto negli ultimi anni i c.d. PSP digitali quali, solo a titolo di esempio:
- counseling psicologico;
- telemonitoraggio su pazienti fragili tramite device
- teleriabilitazione assistenziali
- controllo somministrazione di farmaci tramite device
- agende elettroniche per il tracking dell’autosomministrazione;
- sistemi di notifica per ricordare al paziente di assumere la terapia e/o inserire i dati utili per la gestione/monitoraggio del percorso terapeutico.
Sull’onda del Covid, infatti, già il legislatore della Finanziaria 2021 (legge 178/2020) all’art. 1, comma 406, modificava l’art. 8-ter comma II, del d.lgs. 502 del 1992, prevedendo l’obbligo di autorizzazione sanitaria anche per le c.d. cure domiciliari.
In attuazione di tale norma in data 4 agosto 2021 la Conferenza Stato-Regioni ha i pubblicato la nuova Intesa sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle cure domiciliari.
Si tratta del documento in base al quale le regioni nei prossimi 12 mesi “riscriveranno” le regole per il rilascio dell’autorizzazione.
In altre parole da qui ad un anno tutti i soggetti che erogano prestazioni domiciliari dovranno rispettare specifici requisiti (che potrebbero anche un po’ divergere da Regione e Regione) e dotarsi di apposita autorizzazione sanitaria.
Senza pretesa di esaustività si reputa importante segnalare in questa sede alcuni aspetti di estrema rilevanza contenuti nell’Intesa che sicuramente saranno trasporti nelle delibere regionali.
Più esattamente:
- la disciplina non fa distinzione tra soggetti pubblici e soggetti privati:
- l’autorizzazione riguarda il momento della cura al domicilio: quindi alla autorizzazione tradizionale delle struttura sanitaria si affiancherà una autorizzazione in capo al soggetto che eroga la cura (es. una cooperativa di infermieri o c.d. provider); nel caso in cui si operi con oneri a carico del SSN bisognerà ottenere anche l’accreditamento;
- non appare poi determinante il soggetto che supporta economicamente l’attività erogativa: in questo senso, ove l’attività rientri nella nozione di “cure domiciliari” (art. 22 DPCM 12 gennaio 2017 – LEA) l’obbligo autorizzativo (e magari anche di accreditamento) dovrà comunque trovare applicazione. Si pensi, ad esempio, ad un c.d. Patient Support Programm digitali (PSP), nel quali (solitamente) l’erogazione della cura domiciliare (viene stabilita dal medico nell’ambito di un piano clinico, ma l’erogazione avviene poi erogata al domicilio del paziente dal c.d. Provider, con oneri a carico della casa farmaceutica. In questo caso si reputa che il provider dovrà ottenere l’autorizzazione e (quasi certamente) anche l’accreditamento, se il piano clinico nasce nell’ambito di una struttura pubblica;
- l’ambito della autorizzazione e dell’accreditamento si amplia fino a ricomprende aree sino ad oggi non propriamente considerate “sanitarie”. Ciò emerge chiaramente dalla lettura del primo punto dell’Intesa all’Allegato B –applicabile a tutte le tipologie di cure domiciliari- che delinea una serie di requisiti specifici e dettagliati per i locali della “sede organizzativa” e della “sede operativa” (punti 1.1.AU e punti 1.2 AU), che sono ovviamente (anche in ragione delle mera diversa denominazione) spazi diversi rispetto al “tradizionale” ambulatorio medico;
- sono poi previsti, sempre in Allegato B, specifici requisiti di natura tecnologica (2.AU), di natura organizzativa (3.AU – con la previsione espressa di una responsabile sanitario) e di natura procedurale (3.2 AU);
- infine nell’Allegato C sono indicati tutti i requisiti per l’accreditamento (che potenziano e rafforzano per buona parte i requisiti autorizzativi).
Nei prossimi 12 mesi le Regioni faranno proprie le indicazioni dalla Conferenza Stato Regioni ed emaneranno gli atti legislativi e/o amministrativi per l’avvio dei processi di autorizzazione ed accreditamento.
Tale svolta coincide tra l’altro con il nuovo disegno del nostro SSN contenuto nel PNRR che mira a potenziare il territorio e aumentare la digitalizzazione della sanità: ciò comporterà per strutture sanitarie, operatori del settore, case farmaceutiche, aziende di medical device un importante stagione di riorganizzazione e ridefinizione dei servizi, anche (e soprattutto), in ottica digitale.