La normativa italiana, formulata per punire chi abusa di oppiacei a scopo "ricreativo", mette i pazienti con patologia dolorosa cronica nella condizione di essere ritenuti dei contravventori delle normative vigenti. L’argomento è stato affrontato a Bari in occasione del 38° Congresso nazionale dell’Associazione Italiana per lo Studio del Dolore conclusosi da pochi giorni.

“Sono partito dall'assunto che spesso, assai spesso la letteratura si è affannata a dimostrare come il buon trattamento del dolore possa migliorare la qualità di vita ed anche le performances individuali, ad esempio anche consentendo di guidare meglio, attività ritenuta ormai importante nell'ottenimento di una buona qualità di vita” ha sottolineato il prof. Giustino Varrassi, presidente della Fondazione Paolo Procacci e della European League against Pain. 

 “Senza dimenticare le persone malate di dolore che come attività lavorativa sono alla guida di veicoli. La normativa italiana, tarata esclusivamente nei confronti di chi abusa di oppiacei a mero scopo "ricreativo", mette queste persone nella condizione di essere ritenuti dei contravventori delle normative vigenti.

 La normativa italiana non fa distinzione tra cui abusa di oppiacei da chi ne fa un uso terapeutico. Chi fa uso di queste sostanze , per qualunque scopo, viene trovato alla guida positivo al test per sostanze psicoattive segue le stesse identiche penalizzazioni che hanno coloro che abusano di oppiacei per motivi diversi da quello terapeutico.

La medicina del dolore, e soprattutto la più antica associazione scientifica ad essa dedicata, non possono ignorare il tema. Al contrario, devono affrontarlo per ottenere che la norma vigente venga rivista, anche alla luce degli innumerevoli dati scientifici esistenti sull'argomento.”

Già nel 2013 il gruppo di studio AISD sulla legge 38 aveva elaborato un documento sulle ripercussioni della terapia con farmaci oppiacei sulla capacità e possibilità di guidare veicoli a motore (sanzione art. 187 codice della strada) Il documento è consultabile online.

Proprio in tale documento viene sottolineato che la letteratura internazionale dimostra come pazienti che assumono oppiacei, specie se in formulazioni slow release e quando la terapia è a regime, per cui a titolazione avvenuta, non presentino alterazioni dei riflessi tali da consigliare la sospensione della patente di guida. In particolare le conclusioni di uno studio condotto in collaborazione con la Comunità Europea, denominato DRUID2 appaiono confortanti su pazienti che assumono oppiacei in formulazioni transdermiche o per os slow release, alzando invece la guardia su alcuni tipi di benzodiazepine, farmaci decisamente più prescritti.

«E’ un tema un po’ disatteso dai clinici»-ha dichiarato il prof. Varrassi a PharmaStar- « un medico che prescrive gli oppiacei deve informare il paziente di quali sono i rischi potenziali a cui si espone».

«Quello della guida»- ha proseguito il prof. Varrassi «è un tema molto peculiare e non va visto solo considerando chi fa abuso di oppiacei. Non possiamo confrontare chi fa uso di alte quantità di metadone perché è curato in un Sert (servizio tossicodipendenze) con chi ha un low back pain in cura dal proprio medico perché il dolore non gli consente ad esempio di guidare un camion, ma che con gli oppiacei riesce a continuare la sua attività lavorativa».

In conclusione, dopo anni di dibattiti e discussioni quello che emerge anche da questo congresso che bisogna fare valutazioni diverse tra soggetti che assumono oppiacei a scopo ricreativo da quelli che li usano a scopo terapeutico. Gli oppiacei sono una classe farmaceutica come tutte le altre , dobbiamo superare l’oppiofobia e pensare che un paziente con dolore potrebbe generare più danni e problemi alla guida rispetto ad un soggetto con patologia con dolore controllato da un adeguato trattamento con questi farmaci.

Emilia Vaccaro


Terapia con oppioidi e guida sicura
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Gruppo di Studio Legge 38. Advisory in tema di ripercussioni della terapia con farmaci oppiacei sulla capacità e possibilità di guidare veicoli a motore (sanzione art. 187 codice della strada)
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